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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7059 del 26/

Sentenza della commissione tributaria provinciale - Notificazione a mani proprie della parte costituita a mezzo di difensore - Validità - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7059 del 26/03/2014

La notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale effettuata a mani proprie della parte, sebbene la stessa fosse costituita a mezzo di un difensore nel giudizio "a quo", è valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'art. 17, comma 1, del medesimo d.lgs. fa comunque salva la consegna in mani proprie, a cui, dunque, resta sempre possibile ricorrere attesa la prevalenza delle disposizioni processuali tributarie su quelle processuali civili ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, operando il richiamo di cui all'art. 49 del d.lgs. 546 cit. solo ad alcune del codice di rito in tema di impugnazioni in generale. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso l'idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione alla notifica di una sentenza eseguita, nei confronti di una società, mediante consegna non al suo legale rappresentante della società, ma al portiere presso la sede della stessa).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7059 del 26/03/2014