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tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - sanzioni per le violazioni - in genere - Art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 – Co

Rapporti tra il primo ed il terzo comma - Identità di fattispecie sanzionatoria - Circostanza aggravante - Configurabilità - Applicabilità anche alle dichiarazioni relative all'origine del prodotto - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3467 del 14/02/2014

In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, applicabile "ratione temporis", contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al terzo comma, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per "le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci" non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo - poiché nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili - anche le dichiarazioni sull'origine (o la provenienza) della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3467 del 14/02/2014