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Atti non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale – Cass. n. 6893/2223

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - effetti - divieto di nuove operazioni - Responsabilità degli amministratori - Atti non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale - Successivi al verificarsi di causa di scioglimento ex art. 2486, comma 1, n. 4), c.c. - Disciplina - Natura giuridica - Riconducibilità al paradigma dell'art. 2043 c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

La responsabilità degli amministratori verso il creditore di società a responsabilità limitata - per il compimento di atti gestori non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. - è disciplinata nel successivo art. 2486 c.c. e, pur avendo natura extracontrattuale, non è suscettibile di essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., non venendo in evidenza un "fatto illecito" nel senso postulato da detta norma, in quanto gli amministratori agiscono nel compimento delle operazioni pregiudizievoli non in proprio ma in qualità di organi investiti della rappresentanza dell'ente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6893 del 08/03/2023 (Rv. 667213 - 01)


Corte

Cassazione

6893

2023