Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31464 del 13/11/2023 (Rv. 669545 - 01)

Contratto collettivo - interpretazione - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Art. 44 del c.c.n.l. Utilitalia (ex Federambiente) - Interpretazione - Fase di confronto - Superfluità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 44 del c.c.n.l. Utilitalia (ex Federambiente) - nella parte in cui prevede che l'adozione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla impossibilità di ricollocare il lavoratore dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni per le quali era stato assunto, sia preceduta da una fase preliminare di confronto - non va interpretato nel senso che detta fase possa ritenersi, in mancanza di una specifica sanzione o in base ad una valutazione, ex post, di irrilevanza, superflua, perché, al contrario, essa costituisce, in ragione della partecipazione dei soggetti interessati (lavoratore, rappresentante sindacale e Direzione aziendale) e della sua collocazione temporale, un momento necessario della procedura di licenziamento, svolgendo sia un ruolo di riscontro reale sulla possibilità o meno di mantenere in servizio il dipendente con mansioni diverse, sia una funzione propositiva ai fini di individuare gli adattamenti organizzativi ragionevoli qualora l'inidoneità fisica sopravvenuta derivi da una condizione di handicap. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato la necessità di valutare l'omissione della fase di confronto ai fini della regolarità della fattispecie procedimentale conclusa con il licenziamento, determinandone l'eventuale inefficacia, o con riferimento ad una ipotizzabile condotta antisindacale incidente sul corretto esercizio del potere del datore di lavoro, attraverso una ricognizione di fatto riguardante l'intero comportamento delle parti e le ragioni della predetta omissione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31464 del 13/11/2023 (Rv. 669545 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363