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Lavoro Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/2023 (Rv. 669079 - 01)

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Lesione della salute - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Contenuto - Rispetto delle norme antinfortunistiche - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/2023 (Rv. 669079 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087