Skip to main content

Diritto alla conservazione del posto – Cass. n. 5288/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione- estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto - Art. 175 del c.c.n.l. settore terziario del 18 luglio 2008 - Interpretazione - Comporto cd. secco - Esclusione.

 

L'art. 175 del c.c.n.l. del 18 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario - ove è tra l'altro previsto che "durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento" - deve essere interpretato nel senso che esso non contempla una ipotesi di comporto cd. secco, non contenendo alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5288 del 20/02/2023 (Rv. 666934 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2110

 

Corte

Cassazione

5288

2023