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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3608 del 08/04/1998

Procedimento di irrogazione - Garanzie ulteriori in base alla contrattazione collettiva - Termine finale per l'adozione del provvedimento - Ammissibilità - Nullità del termine per eccessiva difficoltà all'esercizio del diritto - Valutazione - In astratto - Esclusione - Con riferimento al caso specifico - Necessità.

Decadenza - convenzionale - eccessiva difficoltà dell'esercizio del diritto - Lavoro subordinato - Sanzioni disciplinari - Procedimento per l'irrogazione - Garanzie ulteriori in base alla contrattazione collettiva - Termine finale per l'adozione del provvedimento - Ammissibilità - Nullità del termine per eccessiva difficoltà all'esercizio del diritto - Valutazione - In astratto - Esclusione - Con riferimento al caso specifico - Necessità.

Le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell'art. 2965 cod. civ. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3608 del 08/04/1998