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Lavoro - lavoro subordinato – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6600 del 05/12/1988

Costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - collocamento al lavoro - violazione delle norme sul collocamento - prestazione di fatto del lavoro - annullabilità del contratto - legittimazione alla relativa azione - pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 2098 cod. civ., il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle Disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro è, salva la applicazione delle sanzioni penali, meramente annullabile, e legittimato a chiedere l'annullamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro, è soltanto il pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6600 del 05/12/1988