Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzioni - collocamento al lavoro - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6878 del 16/12/1988
Passaggio diretto ed immediato del lavoratore da un'azienda ad altra ex art. 33 st. Lavoratori - mancanza del nulla osta della sezione di collocamento competente - conseguenza - nullità del negozio - esclusione - negozio in frode alla legge - configurabilità - condizione.
Con riguardo all'ipotesi del passaggio diretto ed immediato del lavoratore dall'azienda nella quale era occupato ad altra azienda - istituto previsto dall'art. 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264 e riconosciuto dall'art. 33, comma undicesimo, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - la Mancanza (penalmente sanzionata) del nullaosta della Sezione di collocamento competente, richiesto da quest'ultima norma, non determina nullità del negozio, difettando un'espressa previsione in tal senso e non essendo configurabile la nullità secondo la previsione generale dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., attesa la permanente vigenza, in Mancanza di abrogazione espressa o tacita, dell'art. 2098 cod. civ. (che sancisce l'annullabilità, su domanda del P.m., del contratto di lavoro concluso in violazione delle norme sul collocamento). Tale passaggio diretto può peraltro considerarsi in frode alla legge, quando (senza o con il preventivo nullaosta) tende a realizzare - in luogo o in aggiunta alla causa tipica del negozio (cioè l'inserimento del lavoratore nella nuova impresa senza alcun intervallo temporale dal primo rapporto e, quindi, la mobilità del lavoratore) - lo scopo di eludere un inderogabile precetto normativo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6878 del 16/12/1988