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Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3362 del 06/03/2003

Esercizio da parte del prestatore di lavoro di mansioni contrattualmente previste ma inferiori a quelle esercitate in un diverso e precedente rapporto di lavoro - Violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.

L'art. 2103 cod. civ. impone che il prestatore di lavoro venga adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti mentre, salvo espresse pattuizioni in tal senso, nessun rilievo spiegano le mansioni precedentemente esercitate dal prestatore di lavoro alle dipendenze di altri datori di lavoro; ne consegue che non può considerarsi violazione del divieto di esercitare in senso peggiorativo lo ius variandi da parte del datore di lavoro il fatto che il dipendente sia adibito a mansioni contrattualmente previste, ma inferiori a quelle che in passato aveva esercitato con un diverso datore di lavoro in un rapporto ormai concluso (fattispecie relativa ad un giornalista con mansioni di redattore ordinario di cronaca locale che lamentava di aver maturato in passato presso altri giornali una professionalità più elevata, avendo svolto inchieste di cronaca nazionale)

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3362 del 06/03/2003