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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22375 del 26/09/2017

Denuncia del lavoratore di reati commessi dal datore di lavoro - Giusta causa - Esclusione - Condizioni - Infondatezza della denuncia - Irrilevanza - Limiti di continenza sostanziale e formale - Inapplicabilità.

In tema di licenziamento, non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria competente fatti di reato commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti. E' di per sé sola irrilevante, in quanto non sufficiente a dimostrarne il carattere calunnioso, la circostanza che la denuncia si riveli infondata e che il procedimento penale venga definito con l’archiviazione della "notitía criminis" o con la sentenza di assoluzione, né in tali ipotesi, a differenza di quelle di esercizio del diritto di critica, rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22375 del 26/09/2017