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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - impianti audiovisivi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2117 del 28/01/2011

Controllo a distanza dei lavoratori - Divieto - Portata - Destinatario - Datore di lavoro - Impianto di videoregistrazione realizzato da un soggetto terzo per esclusive finalità "difensive" del proprio ufficio - Configurabilità della violazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Produzione del filmato dimostrante l'attività illecita del lavoratore - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di controllo a distanza dei lavoratori, il divieto previsto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori di installazione di impianti audiovisivi od altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, riferendosi alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro, non preclude a questo, al fine di dimostrare l'illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall'azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all'impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità "difensive" del proprio ufficio e della documentazione in esso custodita, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dal datore di lavoro. (Nella specie, i lavoratori, addetti a mansioni di sorveglianza dei locali della propria impresa, erano abusivamente entrati nell'attiguo ufficio appartenente ad una diversa impresa e tale condotta era stata ripresa dall'impianto di videoregistrazione ivi installato; il datore di lavoro, presa contezza dell'accaduto, aveva licenziato i lavoratori utilizzando, a sostegno della propria decisione, il filmato; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la produzione della registrazione).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2117 del 28/01/2011