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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12073 del 10/06/2015

Art. 55, lett. b), del c.c.n.l. degli alimentaristi del 12 luglio 1995 - Interpretazione - Provvedimenti disciplinari - Termine di contestazione - Violazione - Conseguenze - Decadenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12073 del 10/06/2015

In materia di licenziamento disciplinare, l'art. 55, lett. b), del contratto collettivo nazionale degli alimentaristi del 12 luglio 1995, secondo cui i provvedimenti disciplinari debbono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione degli addebiti, si interpreta - in conformità con il principio dell'immediatezza della contestazione e della tempestività del provvedimento disciplinare, ricavabile dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - nel senso che, in caso di plurime contestazioni reiterate nel tempo, la decadenza dal potere di recedere dal contatto matura non appena siano decorsi trenta giorni dal ricevimento delle prime difese dell'incolpato.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12073 del 10/06/2015