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lavoro subordinato - costituzione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014

Lavoratori socialmente utili - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Esclusione - Violazione del programma o delle norme poste a tutela - Effetti solo retributivi. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014


L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina "l'instaurazione di un rapporto di lavoro", ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Ne consegue che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 cod. Civ.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014