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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 33009/2019

Conto corrente bancario - Clausole nulle - Azione di ripetizione del correntista - Onere della prova - Produzione del documento contrattuale - Necessità - Principio di vicinanza della prova - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo In genere.

Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019 (Rv. 656511 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697

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