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Titoli di credito - Titoli all'ordine - Ammortamento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8757 del 18/08/1993

Provvedimento di rigetto dell'istanza di ammortamento e confermativo di questo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.

Con riguardo alla procedura di ammortamento di titoli di credito, disciplinata dagli artt. 2016 e 2017 cod. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza d'ammortamento - come quello di conferma di questo, ancorché irritualmente pronunciato (nella specie, dal Presidente della Corte di Appello), non essendo prevista opposizione, ne' impugnazione di siffatto provvedimento - difettando il carattere definitivo del provvedimento impugnato, attesa la riproponibilità della detta istanza al medesimo organo giudiziario - il Presidente del Tribunale - previsto dall'art. 2016 cod. civ..

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8757 del 18/08/1993