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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - in bianco - senza il nome del prenditore – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 196 del 17/01/1975

Valore di titolo di credito - esclusione - trasferimento della titolarità del relativo rapporto di credito - forme.

La cambiale con il nome del prenditore in bianco (non essendo ammessa, nel nostro ordinamento giuridico, la cambiale al portatore) non costituisce un titolo di credito, ma un documento ordinario, espressione di un rapporto di credito, il cui diritto, non incorporato del titolo, si trasmette con la cessione effettuata anche mediante traditio brevi manu a prova del consenso di trasferire.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 196 del 17/01/1975