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Contratti bancari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 14/06/2000

Anticipazione bancaria - Natura giuridica - "Sottospecie" del contratto di apertura di credito - Configurabilità - Contestuale prestazione di garanzia reale - Necessità - Prestazione di nuova garanzia per crediti già sorti o "in fieri" in base a precedente apertura di credito - Conseguenze - Revocabilità della garanzia ex art. 67 legge fall.

 

L'anticipazione bancaria si configura come "sottospecie" del contratto di apertura di credito, caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale, normalmente prestata in proporzione della somma posta a disposizione dall'istituto di credito. Ne consegue che, se una nuova garanzia reale viene a costituirsi per i crediti già sorti o che potrebbero sorgere in base ad una precedente apertura di credito, essa non può legittimamente considerarsi concessa per un credito contestualmente creato, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall..

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 14/06/2000