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Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36494 del 29/12/2023 (Rv. 669783 - 01)

Morosità - Contratti in genere - scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - in genere - Contratto di locazione - Domanda di risoluzione per morosità del conduttore - Importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. - Valutazione del comportamento successivo alla proposizione della domanda - Necessità - Fondamento.

A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36494 del 29/12/2023 (Rv. 669783 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1591