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Locazione - obbligazioni del locatore Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21845 del 20/07/2023 (Rv. 668586 - 01)

Vizi della cosa locata - Conosciuti o facilmente riconoscibili - Rinnovo automatico del contratto successivamente alla denunzia dei vizi - Conseguenza - Implicita rinunzia a farli valere - Configurabilità.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il contegno del conduttore che, dopo aver denunciato i vizi del bene locato, accetti il rinnovo automatico del contratto alla prima scadenza, comporta l'implicita rinuncia a farli valere, in conseguenza della quale gli è precluso di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone o il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nonché di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21845 del 20/07/2023 (Rv. 668586 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1578