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Risoluzione del contratto di locazione – Cass. n. 4267/2023

Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - disposizioni processuali - controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - morosità del conduttore - edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione dell'alloggio - Risoluzione del contratto di locazione - Entità minima della morosità ex art. 30, comma 4, l.r. Toscana n. 96 del 1996 (come sostituito dalla l.r. n. 41 del 2015) - Applicabilità ai contratti in corso - Sussistenza al momento della domanda di risoluzione del contratto - Necessità - Morosità in pendenza del giudizio - Irrilevanza.

 

L'entità minima della morosità del conduttore, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di locazione - elevata a sei mesi dall'art. 22 della l.r. Toscana n. 41 del 2015 (modificativo dell'art. 30, comma 4, della l.r. Toscana n. 96 del 1996) -, si applica ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della menzionata disposizione (8 aprile 2015), ferma restando la necessità che la suddetta morosità sia interamente maturata al momento della proposizione della domanda di risoluzione, essendo irrilevante quella verificatasi in pendenza del relativo giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4267 del 10/02/2023 (Rv. 666732 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Proc_Civ_art_658

 

Corte

Cassazione

4267

2023