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Successione mortis causa - successione legittima e necessaria – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 22/06/1963

Azione di riduzione (lesione di quota di riserva) - in genere - azione personale - prescrizione - interruzione - effetti limitati al singolo legittimario - comunicazione dell'efficacia agli altri legittimari succeduti per rappresentazione nell'ambito della medesima stirpe - esclusione.*

Dal carattere strettamente personale dell'Azione di riduzione, deriva che la prescrizione dell'Azione e interrotta solo da Atti che siano diretti in modo univoco a far valere la relativa pretesa da parte del legittimario, che intende agire in riduzione e contro quello dei soggetti investiti di legittimazione passiva, nei cui confronti la riduzione vuol chiedersi. Tale principio deve considerarsi pienamente valido anche nella ipotesi in cui il soggetto che agisce in riduzione, e che compie Atti interruttivi della prescrizione, succeda solo jure rapraesentationis. Pertanto, nella ipotesi di piu legittimari succeduti per rappresentazione di un comune autore, se uno solo dei legittimari interrompe la prescrizione dell'Azione di riduzione, tale interruzione giova solo a lui e non anche agli altri legittimari, che, come lui, sono succeduti per rappresentazione di un comune autore. L'Azione di riduzione e e resta personale e tale carattere personale non vien meno per l'unici della stirpe. Questa produce gli effetti stabiliti dalla legge, ma non puo far venire meno quel carattere personalè il legittimario ha diritto di agire in riduzione proprio perche legittimario, quale che sia il titolo da cui questa posizione trae origine (successione diretta o per rappresentazione) ed indipendentemente dalla posizione degli altri legittimari, che possono sempre regolarsi come vogliono. La personalita della detta Azione e la posizione di liberta che la legge da al legittimario, impedisce di concepire, in alcun caso, l'automatica estensione dell'Azione stessa o dell'interruzione della prescrizione dall'uno all'altro legittimario.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 22/06/1963