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successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005

Trasferimento del diritto tra enti - Configurabilità della successione ex art. 111 cod. proc. civ. - Successione a titolo universale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa ad immobili della salina di Cagliari trasferiti al demanio della regione Sardegna. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005

In tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del diritto controverso da un ente all'altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale ex art. 110 cod. proc. civ., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 dello stesso codice - sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa -, con la conseguenza che quest'ultimo ente conserva la qualità di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione. (Fattispecie relativa al trasferimento a titolo gratuito al demanio della regione Sardegna dei beni immobili compresi nella salina di Cagliari in uso all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005