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Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11436 del 12/11/1998

Incompetenza degli arbitri per connessione di cause, di cui una pendente di fronte al giudice ordinario - Dichiarazione nella ipotesi di cause pendenti all'entrata in vigore dell'art. 819 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.

Nella ipotesi di connessione di cause, delle quali una pendente di fronte ad arbitri e l'altra di fronte al giudice ordinario al momento della entrata in vigore dell'art. 819 bis cod. civ., introdotto dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25, non può essere dichiarata la incompetenza degli arbitri per l'assorbimento della loro competenza in quella del giudice ordinario, ostandovi il disposto di detta norma, la quale dispone che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice, e dell'art. 27, comma primo, della citata legge n. 25/94, il quale a sua volta dispone che l'art. 819 bis cod. proc. civ. si applica ai procedimenti in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri e quella pendente davanti al giudice.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11436 del 12/11/1998