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Responsabilità' civile - solidarietà' - prescrizione civile - interruzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 01)

Contratti di borsa - Responsabilità di società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore - Natura - Responsabilità risarcitoria contrattuale - Omogeneità con credito vantato nei confronti della CONSOB per omessa vigilanza sulla medesima società - Sussistenza - Conseguenze.

La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1310