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Valutazioni che rimettano in discussione l'esclusione della responsabilità penale – Cass. n. 20843/2021

Responsabilità civile - denunce infondate - Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità' in altri giudizi civili o amministrativi - Responsabilità civile da condotta calunniosa - Accertamento - Valutazioni che rimettano in discussione l'esclusione della responsabilità penale del soggetto prosciolto - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di definizione di un'azione civile per il risarcimento del danno da reato, una volta che sia intervenuto il proscioglimento dell'imputato con sentenza passata in giudicato, non è consentito - come stabilito anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino; sentenza 10 dicembre 2020, Papa georgiou c. Grecia) - "rimettere in gioco" l'affermazione dell'esclusione della responsabilità penale, con la conseguenza che il soggetto denunciato o querelato - già destinatario di un addebito del quale sia stata accertata l'infondatezza in sede penale - ha diritto a che le valutazioni espresse in tale ambito non siano oggetto di una riconsiderazione "in malam partem", né per affermare la sua responsabilità risarcitoria, né per respingere la sua domanda di risarcimento del pregiudizio subito dall'assoggettamento al procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che, in applicazione del principio, pronunciando sulla pretesa risarcitoria avanzata da un soggetto per la natura calunniosa della denuncia/querela presentata nei suoi confronti in relazione al reato di diffamazione dal quale era stato prosciolto - ne aveva respinto la domanda, non già in esito ad un nuovo apprezzamento della sua condotta, bensì escludendo la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito penale in capo all'autore della condotta asseritamente calunniosa).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20843 del 21/07/2021 (Rv. 662022 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

 

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Cassazione

20843

2021