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Responsabilità' civile - causalità' (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 03)

Omessa acquisizione del consenso informato - Allegazione, come danno-conseguenza, della sola sussistenza di un pregiudizio alla salute - Rilevanza causale della omissione informativa - Condizioni.

Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica-  In genere.

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043