Skip to main content

Danni da emotrasfusioni

 (Sentenza n. 581 dell'11 gennaio 2008) Le Sezioni unite della Corte sono intervenute con dieci sentenze ( dalla 576 alla 585 del 2008) a definire, quali questioni di massima di particolare importanza, numerose controversie relative al risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto. Le news dal sito della Corte di Cassazione 

Le news dal sito della Corte di Cassazione: RESPONSABILITA’ CIVILE - DANNI DA EMOTRASFUSIONI (Sentenza n. 581 dell'11 gennaio 2008)

Le Sezioni unite della Corte sono intervenute con dieci sentenze ( dalla 576 alla 585 del 2008) a definire, quali questioni di massima di particolare importanza, numerose controversie relative al risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto.
Hanno stabilito che, nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o di omicidio colposi. Il termine di prescrizione è quindi di norma quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso.
La prescrizione dell’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, né da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita.
L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla “tracciabilità” (c.d. principio della vicinanza alla prova).
Il nesso di causalità è regolato, anche in materia civile, dall’applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla “regolarità causale”, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile; tale applicazione va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative della responsabilità civile. In particolare, muta la regola probatoria : mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”.
La responsabilità ministeriale decorre sia per l’HBV che per i casi di infezione da HCV e da HIV (scoperti negli anni ’80) dalla scoperta del virus dell’epatite B (primi anni ’70), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica dell’individuo.

{edocs}/sen/cas/pdf/581-08.pdf,800,1000{/edocs}

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it