Skip to main content

Responsabilità civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011

Giudizio per la responsabilità civile dei magistrati - Fase di ammissibilità - Verifiche da parte del giudice - Rispetto dei termini - Dichiarazione d'ufficio della decadenza - Ammissibilità - Fondamento.

Nella fase di ammissibilità dei giudizi promossi per la responsabilità civile dei magistrati, il giudice è chiamato a valutare, fra l'altro, che la domanda sia stata proposta nei termini di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117; nello svolgimento di tale compito, egli può rilevare anche d'ufficio l'intervenuta decadenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011