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Violenza sessuale- colpevolezza dell’imputato di violenza carnale - indossare jeans al momento dello strupo

Violenza sessuale- colpevolezza dell’imputato di violenza carnale - indossare jeans al momento dellostupro - precisazioni della Corte di Cassazione

Violenza sessuale - colpevolezza dell’imputato di violenza carnale - indossare jeans al momento dello stupro - precisazioni della Corte di Cassazione. (Cassazione , sez. III penale, sentenza 19.05.2006 n. 22049)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.B.R., nato a Belluno il 9/1/1965, era tutto a giudizio per rispondere: del delitto p. e p. dell’art. 519 co. 1 c.p. per aver, in Belluno nell’aprile del 1990, costretto con violenza e minaccia S. B. a congiungersi carnalmente con lui (l’imputato, richiesto dagli occupanti di un appartamento soprastante i bar presso cui lavorava di recapitare delle consumazioni, aveva chiesto alla B. di accompagnarlo per aiutarlo a svolgere la commissione e al ritorno, dopo avere fermato ad un piano intermedio l’ascensore sul quale entrambi si trovavano, con uno strattone costringeva la giovane ad uscire e quindi premendola contro la parete del pianerottolo riusciva ad abbassarle i pantaloni e gli slip e quindi la penetrava pur parzialmente con il membro: azione da cui desisteva per la reazione che la ragazza, dopo i primi attimi di smarrimento, si opponeva, anche mettendosi a piangere; del delitto p. e p. Dell’art. 527 c.p. per aver compiuto su S. B., nelle circostanze e con le modalità di cui al capo che precede, gli atti osceni ivi descritti (parziale denudamento della ragazza e congiunzione carnale).

Con sentenza in data 11/4/1997 il Tribunale di Belluno dichiarava il D.B. colpevole di entrambi i delitti a lui ascritti e, ritenuto il vicolo di continuazione tra tali reati, lo condannava alla pena principale di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed al quella accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Il predetto imputato era altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, danni che venivano liquidati direttamente in £ 30.000.000, oltre alle spese di lite.

In ordine alla ritenuta responsabilità, il primo Collegio la fondava in principalità sulle deposizioni della parte lesa e della sua amica A.S., sulla valutazione critica delle dichiarazioni dell’imputato, nonché su una serie di convalidanti considerazioni logiche.

In particolare attendibili e precisi, almeno sui punti centrali della vicenda, erano ritenuti dal tribunale sia la parte lesa B., sia la sua amica e compagna di scuola A.S.

In particolare quest’ultima aveva confermato che il D.B., nel bar, aveva chiesto alla B.S. di andar via con lui; che questa aveva accettato ed era stata fuori un certo tempo; che al ritorno la ragazza era sconvolta e le aveva chiesto di essere accompagnata al bagno; che in tale locale la B. le aveva confidato che il D.B. aveva abusato di lei, mostrandole gli slip sporchi di sangue.

Trovavano così, secondo i primi giudici, sostanziale riscontro le dichiarazioni accusatorie della parte lesa che aveva ricostruito la violenza subita e risposto ad una serie di considerazioni critiche avanzate dalla difesa.

Prendendo poi in esame le dichiarazioni dell’imputato, il Tribunale rilevava come costui, pur negando l’addebito anche con toni non privi di arroganza e supponenza, avesse ammesso di essersi fatto accompagnare dalla B. (circostanza che, peraltro, aveva negato in sede di indagini) adducendo l’intenzione di aver un semplice colloquio.

I primi giudici ritenevano poi che la tesi difensiva di una denuncia costruita per ritorsione, dopo l’interruzione di un rapporto sentimentale, era smentita dal riferito stato di assoggettamento (che da solo dava ragione del ritardo nella denuncia) e comunque non era provata anche per la rinuncia ad escutere quei testi che, secondo l’originaria impostazione difensiva, avrebbero dovuto deporre in tal senso.

Avverso tale sentenza proponeva rituale impugnazione in appello l’imputato. della Corte di appello di Venezia con sentenza del 10 mar. 2005- 11 apr. 2005, in parziale riforma della sentenza 11/4/1997 del Tribunale di Belluno, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’appellante in ordine al reato di cui all’art. 527 c.p. perché estinto per prescrizione; ritenuto poi il fatto contestato al capo a) come rientrante nella previsione dell’art. 609 bis, ultimo comma, c.p. rideterminava l pena nei confronti del predetto imputato in anni 2 di reclusione; condannava poi il D.B. a rifondere alla costituita parte civile le spese del grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in tre motivi con il primo motivo il ricorrente si duole dell’irrituale inserimento di un giudice onorato nel collegio del tribunale senza che risultasse l’impedimento o la mancanza di un giudice togato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’inadeguata valutazione delle risultanze probatorie.

In particolare non si sarebbe tenuto conto che la parte offesa indossava pantaloni del tipo jeans, che secondo comune esperienza non è possibile sfilare senza la fattiva collaborazione di chi li indossa.

Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la (ritenuta) estinzione del reato per prescrizione.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. sez. I 2 apr. 2004, Sepede) ha già affermato, quanto alla capacità del giudice, che la partecipazione al collegio di un giudice onorario non è causa di nullità.

Ed invero, ha precisato la cit. pronuncia, nessuna specifica disposizione di legge impedisce che un giudice onorario venga chiamato a far parte del tribunale; ne ciò può desumersi dall’art. 43 bis ord. giud., che si limita ad introdurre, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr. anche Cass., sez. IV, 19 feb. 2004, n. 20187, Suriel; Cass., VI, 21 mar. 2003, n. 20517, Ragosa).

Analogamente Cass., sez. VI, 19 feb. 2004, n. 20187, Suriel, ha ribadito che la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall’art. 43 bis, co. 3, lett. b), ord. giud., ossia in relazione a reati non previsti nell’art. 550, co. 1, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.

Inammissibile è poi il secondo motivo del ricorso.

Rispetto alla pronuncia invocata dal ricorrente (Cass. 6 nov. 1998, Cristiano) con cui questa Corte aveva annullato con rinvio, per carenza di motivazione, la sentenza di secondo grado che aveva affermato la colpevolezza dell’imputato di violenza carnale senza tenere conto del presunto dato di comune esperienza secondo cui è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans ad una persona senza la sua fattiva collaborazione, perché trattasi di un’operazione che è già difficoltosa per chi li indossa, la successiva giurisprudenza di questa Terza Sezione (Cass., sez. III, 6 nov. 2001, Kamal) ha precisato che l’attendibilità della vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal fatto che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, posto che la paura di ulteriori conseguenze potrebbe avere determinato la possibilità di sfilare i jeans più facilmente.

La stessa pronuncia ha poi aggiunto che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (cfr., anche Cass., sez. 24 nov. 1999, Spina).

Nella specie invece l’impugnata pronuncia della Corte d’appello di Venezia è assistita da motivazione sufficiente ed immune da contraddittorietà.

In particolare la Corte di appello ha ricordato come B.S. ha puntualmente e senza contraddizioni riferito l’episodio della violenza subita.

Quanto poi alle presunte difficoltà ricostruttivo che avrebbe espresso la teste A. la Corte di appello ha posto in evidenza come la teste sia stata ferma e chiara, nei punti essenziali (ribadisco, lei mi aveva detto che l’aveva violentata, praticamente…), ben descrivendo lo svolgersi dell’episodio di violenza.

In merito poi alla prospettazione secondo cui le tracce di sangue, segno della violenza, sarebbero riferibili al flusso mestruale la Corte di appello si è fata carico anche di questa deduzione in fatto rilevando che c’è differenza sostanziale, se non altro quantitativamente, tra l’una cosa e l’altra.

C’era poi l’evidente stato di sconvolgimento della parte lesa, conseguente alla violenza subita.

Insomma la censura del ricorrente attinge null’altro che alla valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito senza per ciò evidenziare alcuna illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, che invece, si ribadisce, è sufficientemente e non contraddittoriamente argomentata.

Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Il reato, di cui l’imputato è stato ritenuto colpevole, non è prescritto. Infatti la condotta delittuosa è stata posta in essere il 30 apr. 1990, talché la prescrizione sarebbe decorsa (dopo 15 anni, stante l’interruzione del termine di prescrizione) il 30 apr. 2005.

Ma occorre considerare il rinvio del dibattimento a richiesta della difesa dal 4 feb. 1994 al 15 apr. 1994e dal 20 gen. 1995 al 3 nov. 1995, per la durata complessiva di 11 mesi e 24 giorni, periodo questo che si aggiunge all’ordinario termine prescrizionale.

Questa Corte (Cass., sez. un., 28 nov. 2001, Cremonese) ha infatti affermato che la sospensione del comportamento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altra non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova e dal riconoscimento di un termine a difesa.

Successivamente in senso conforme v. Cass., sez. un., 24 set. 2003, Putrella. Successivamente, fissata l’udienza del 9 mar. 2006, prima del compimento del termine prescrizionale, quest’ultimo è stato ulteriormente sospeso (per 30 giorni) per consentire alla difesa di presentare motivi aggiunti ai sensi dell’art. 10, co. 5, legge 20 feb. 2006 n. 46; sicché il termine finale di prescrizione del reato deve fissarsi nel 22 mag. 2006, non decorso alla data dell’odierna pronuncia.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 19 mag. 2006. Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2006.