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impugnazioni - divieto di "reformatio in peius" - reato continuato - applicazione - criteri - fattispecie - cosa giudicata

sentenza della corte di cassazione - annullamento con rinvio ai fini della determinazione della pena - irrevocabilita' delle decisione sulla responsabilita' penale e sulla qualificazione giuridica dei fatti - conseguenze - applicabilita' della legge modificativa piu' favorevole sopravvenuta corte di cassazione, sentenza n. 16208, udienza del 27 marzo 2014 - depositata il 14 aprile 2014 (massima)


Con sentenza emessa dalle Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha affermato che:
a) Non viola il divieto di “refomatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell’impugnazione (nella specie, il giudice di rinvio) che, in relazione al reato continuato, nella specifica ipotesi in cui muta la struttura dello stesso, ad esempio perché, nel nuovo giudizio, il reato satellite diventa quello più grave o perché cambia la qualificazione giuridica di quest’ultimo, apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore;
b) L’irrevocabilità della decisione del giudice di legittimità sulla responsabilità penale e sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato, anche quando consegue ad annullamento con rinvio limitatamente ai fini della determinazione della pena, esclude, a norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., che la successiva entrata in vigore di una legge modificativa più favorevole possa trovare applicazione nelle ulteriori fasi del giudizio. (Fattispecie relativa ai limiti di operatività della legge 6 novembre 2012, n. 190, nella parte in cui ha introdotto la distinzione tra concussione ed induzione indebita).

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16208, udienza del 27 marzo 2014 - depositata il 14 aprile 2014