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Penale - Disposizioni urgenti

- Penale - Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale – Testo del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2010), coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2010, n. 52

Penale - Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale Testo del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2010), coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2010, n. 52

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010 , n. 10

Testo del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2010), coordinato
con la legge di conversione 6 aprile 2010, n. 52 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di
reati di grave allarme sociale». (10A04358)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1 Modifiche in materia di competenza della Corte di assise

(( 1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a
ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato
omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso
anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli
416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i
delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci
anni». ))
2. Fermo quanto previsto dall'art. 2, le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.


Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 5, del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Competenza della corte di assise). - 1. La
corte di assise e' competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque
aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e
di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i
delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli
579, 580, 584 del codice penale ;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata
la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste
dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione
della XII disposizione finale della Costituzione, dalla
legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del
codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci
anni;
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale,
nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre
che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a dieci anni».

Art. 2 Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai
delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale comunque aggravati

1. In deroga a quanto previsto nell'art. 1, comma 2, nei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, relativi ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice
penale, comunque aggravati, e' competente il tribunale, anche
nell'ipotesi in cui sia stata gia' esercitata l'azione penale, salvo
che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il
dibattimento davanti alla corte d'assise.


Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice
penale:
«Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche
straniere.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso».



Art. 3 Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.