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Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata Testo del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 , coordinato con le legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50 (GU n. 78 del 3-4-2010 )

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata Testo del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 , coordinato con le legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50 (GU n. 78 del 3-4-2010 )

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010 , n. 4

Testo del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2010), coordinato con le
legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata». (10A04272)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono sampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Art. 1 Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata

1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale
in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno.
3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata (( nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; )) acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e
confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti;
accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo
dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei
beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione;
(( b) coadiuva l'autorita' giudiziaria nell )) 'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni;
(( c) coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e
amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza
preliminare; ))
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito
del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
(( e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per
i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale; ))
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la
tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
(( 3-bis. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni. ))


Riferimenti normativi
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante:
«Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante
«Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, n.
185), come modificato dalla presente legge:
«Art.12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474,
517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del
codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste
dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri
casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati sino
al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e,
successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto
compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi
da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un
amministratore. Restano comunque salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale:
« 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10):
«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.».

Art. 2 Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia (( e restano in carica per quattro anni
rinnovabili per una sola volta: ))
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato (( a
disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410. ))
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale
antimafia;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,
designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti (( nel registro dei revisori contabili. )) Un
componente effettivo e un componente supplente sono designati dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.


Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante:
«Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita'
informative e investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata» (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1991, n. 304):
«Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze
connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1.
Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti
affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31
maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro
dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo
del 15 per cento della dotazione organica, puo' essere
collocata a disposizione, oltre a quella stabilita
dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi
previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero
massimo di cinque unita', puo' essere collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
il SISDE dalle disposizioni vigenti.».

Art. 3 Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale,
puo' nominare uno o piu' delegati (( anche con poteri di
rappresentanza, )) convoca il Consiglio direttivo e stabilisce
l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi', all'attuazione
degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo
in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il
bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce
periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta
una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo
periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni (( confiscati
anche in via non definitiva )) e adotta i provvedimenti di
destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita'
istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. (( Nelle ipotesi
previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza,
ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con
delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di
distruzione o di demolizione. ))
3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati (( anche in via non
definitiva )) puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare
anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in
previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli
enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'
indicate (( nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; ))
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed
associazioni per le finalita' del presente decreto;
i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, (( di enti e associazioni di volta in volta
interessati e l'autorita' giudiziaria. ))
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.


Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2-duodecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575:
«4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro,
dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati
relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati
concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la
destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e
confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Il Governo trasmette ogni sei
mesi al Parlamento una relazione concernente i dati
suddetti.».

Art. 4 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinati, (( entro il limite di spesa di cui
all'articolo 10: ))
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa
alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria
e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
(( c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti
attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da
effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita'
giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni
confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i
rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati
mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in
particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche'
l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. ))
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,
ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al
comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi
di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie
fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.


Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 1 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- Si riporta la Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, recante: «Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298).
«Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei
Aereo club d'Italia
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA)
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993
Agenzia per la diffusione delle teconologie per
l'innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Agenzia spaziale italiana
Automobile Club d'Italia
Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Autorita' portuali
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende di promozione turistica
Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992
Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
Centro europeo dell'educazione (CEDE)
Club alpino italiano
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
Comitato per l'intervento nella SIR
Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB)
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti
Consiglio nazionale delle ricerche
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
Consorzi interuniversitari
Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali
Consorzio canale Milano-Cremona-Po
Consorzio del Ticino
Consorzio dell'Adda
Consorzio dell'Oglio
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
Ente acquedotti siciliani
Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano
Ente autonomo del Flumendosa
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
Ente Irriguo Umbro-Toscano
Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
Ente nazionale corse al trotto
Ente nazionale italiano turismo
Ente nazionale per il cavallo italiano
Ente nazionale per la cellulosa e la carta
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
Ente nazionale sementi elette
Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania
Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
Ente teatrale italiano
Ente zona industriale di Trieste
Enti parchi nazionali
Enti parchi regionali
Enti provinciali per il turismo
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
Gestioni governative ferroviarie
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269
Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
Istituti sperimentali agrari
Istituti zooprofilattici sperimentali
Istituto agronomico per l'Oltremare
Istituto centrale di statistica (ISTAT)
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
Istituto di biologia della selvaggina
Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» -
Torino
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto nazionale della nutrizione
Istituto nazionale di alta matematica
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di geofisica
Istituto nazionale di ottica
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale)
Istituto nazionale economia agraria
Istituto nazionale per la fisica della materia
Istituto nazionale per le conserve alimentari
Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)
Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990
Jockey club d'Italia
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Lega navale italiana
Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992
Province
Regioni
Riserva fondo lire UNRRA
Scuola superiore dell'economia e delle finanze
Societa' degli Steeple-chases d'Italia
Soprintendenza archeologica di Pompei
Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
Stazioni sperimentali per l'industria
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti
Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria
e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale».

Art. 5 Disposizioni sull'attivita' dell'Agenzia
e rapporti con l'autorita' giudiziaria

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( 0a) all'articolo 2-ter, quinto comma, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota
indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i
titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con
le medesime modalita' al fine dell'accertamento di tali diritti,
nonche' della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella
loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale puo',
con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la
somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai
soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si
applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle
espropriazioni per pubblica utilita'. Le disposizioni di cui al terzo
e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse
disponibili per tale finalita' a legislazione vigente»;
a) l'articolo 2-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il
sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il
giudice delegato alla procedura e un amministratore.
2. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale
degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la
rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra
i profili professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con decreto di
natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal
Ministro della giustizia.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario o
di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona
sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti
indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altre
persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere
al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del
bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al
compimento di atti di amministrazione straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione
dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' avvalersi di uno o
piu' coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di
conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che
non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente.
L'incarico puo' essere conferito all'amministratore giudiziario
designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento
dell'incarico all'amministratore gia' nominato, il tribunale provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di
un conto provvisorio. L'Agenzia puo' farsi coadiuvare, sotto la
propria responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite
secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni
sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria.
L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla
conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel
corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine
di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni
immobili oggetto del provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende,
costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e
sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato
dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore
giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive
di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto
motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice
delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che
trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il
giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta
dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua
capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' indicare
il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria
amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di
cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i
provvedimenti cautelari in corso da parte della societa' Equitalia
Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi
nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto ai sensi
della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E'
conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di
prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o societa'
sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile»;
b) l'articolo 2-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non puo' stare in giudizio,
ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,
fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei
terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in
cui l'amministrazione e' affidata all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, la stessa richiede al giudice delegato
il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e
all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione
particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni
sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal
giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se
richiesto, i documenti giustificativi; deve altresi' segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare
oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della
sua gestione.
3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del
proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di
incapacita', puo' in ogni tempo essere revocato, previa audizione,
dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o
d'ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni
vigenti per il dirigente superiore»;
c) l'articolo 2-octies e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la
conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute
dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque
titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilita' del
procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile denaro
sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse
sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti
del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il
pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o
all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e
quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel
conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto
non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette
spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte,
dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro e' revocato,
le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione
dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo
2-septies, nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 3 del
presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale,
su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore
commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte
le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o
locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima
della redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice
delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito
agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso,
l'amministratore o l'Agenzia puo' proporre ricorso avverso il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso»;
d) all'articolo 2-nonies:
01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio»
fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al
luogo»; ))
1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonche'» sono
inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti:
«territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
(( «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo
2-sexies, se confermato, prosegue la propria attivita' sotto la
direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni
tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle
operazioni di liquidazione, o sino a quando e' data attuazione al
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle
seguenti: «L'Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»; ))
e) all'articolo 2-decies:
1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:
(( «1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e'
effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, sulla base
della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo
2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia
ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. ))
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili
di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche
prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del
codice civile.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
f) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 1:
1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono
sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata»;
1.2) alla lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Se la procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia
dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;
2) al comma 2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
(( «b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,
ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti
territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni
confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato.
L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve
contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i
dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la
durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche
consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare
direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non
assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati
esclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi»;
3) al comma 2, lettera c), in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; ))
(( 4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di
pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita,
non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo',
comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del
valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter
e 2-quater del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti
pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di
categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita' per il
perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I
beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno
parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia
richiede al prefetto della provincia interessata un parere
obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'
i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai
soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti
riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero utilizzando
proventi di natura illecita»;
4-bis) al comma 2-quater, le parole: «Gli enti locali ove sono
ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le parole: «ai
sensi del comma 4» sono soppresse; ))
5) al comma 3:
(( 5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite
dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative»;
5.1-bis) alla lettera a), le parole: «previa valutazione del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono
soppresse; ))
5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «eseguita dall'Agenzia» e le parole: «da parte del
Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte
dell'Agenzia»;
6) al primo periodo del comma 3-bis:
6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri»
sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in
pubblici registri»;
6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le
seguenti: «all'Agenzia o»;
(( 6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis e' soppresso;
7) il comma 4 e' abrogato;
8) al comma 6, le parole: «L'amministrazione delle finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole da: «del
competente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»; ))
g) all'articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni
sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni
sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».
2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. (( Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli
articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di
sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni,
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia
coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo
dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento,
amministra i beni medesimi. )) Le medesime disposizioni si applicano,
in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.».


Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2-ter, 2-nonies,
2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575
(per l'argomento v. note all'art. 1), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il
tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori
indagini oltre quelle gia' compiute a norma dell'articolo
precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche
d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti
indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica di
cui all'art. 2, comma 1, del direttore della Direzione
investigativa antimafia, del questore o degli organi
incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo
comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e'
disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato
e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei
dieci giorni successivi.
Con l'applicazione della misura di prevenzione il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui
la persona, nei cui confronti e' instaurato il
procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei
beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse
il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente,
entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale
termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento
motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini
suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis
si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e'
respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni
di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
ad intervenire nel procedimento e possono, anche con
l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal
tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro
deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili
sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali
di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi
possono intervenire nel procedimento con le medesime
modalita' al fine dell'accertamento di tali diritti,
nonche' della loro buona fede e dell'inconsapevole
affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di
confisca, il tribunale puo', con il consenso
dell'amministrazione interessata, determinare la somma
spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai
soggetti per i quali siano state accertate le predette
condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi
relativi alle espropriazioni per pubblica utilita'. Le
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo trovano
applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale
finalita' a legislazione vigente.
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della
Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando
ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla
richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la
misura di prevenzione, con le forme previste per il
relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui
al precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di
prevenzione, il procedimento di prevenzione puo' essere
proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore
della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore
della Direzione investigativa antimafia, o del questore
competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato,
ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al
presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro
in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono
sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono
ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede
penale.
Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura
di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di
sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la
confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore
equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possano essere confiscati in quanto trasferiti
legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a
terzi in buona fede.
La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento
definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano
rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi
atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova
contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo
oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta
della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e
degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo
gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti
la proposta della misura di prevenzione.».
«Art. 2-nonies. - 1. I beni confiscati sono devoluti
allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e'
comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che
ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del
demanio competente per territorio in relazione al luogo ove
si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonche'
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata e al prefetto territorialmente
competente.
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'art.
2-sexies, se confermato, prosegue la propria attivita'
sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo'
essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'art.
2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di
liquidazione, o sino a quando e' data attuazione al
provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 2-decies.
3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'art. 20
della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto
applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente
legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche'
alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura
nelle risorse della gestione, provvede il dirigente
dell'Agenzia del demanio competente per territorio, secondo
le attribuzioni di natura contabile previste dall'art. 42,
comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27
marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio
del territorio del Ministero delle finanze puo' avvalersi
di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore,
sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva,
in ogni caso, l'applicazione della normativa di
contabilita' generale dello Stato e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
«Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili
e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alle organizzazioni criminali, sulla base della
stima del valore risultante dalla relazione di cui all'art.
2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che
sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'art.
2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso
di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del
provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione
del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del
codice civile.
3. (Abrogato)».
«Art. 2-undecies. - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'art.
2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la
cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato
con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali,
in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un
apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che
viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico
con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i
dati concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. Gli
enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche
e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua
utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le
modalita' del rinnovo. I beni non assegnati possono essere
utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro i
cui proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per
finalita' sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non
ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone
la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Se entro un anno l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,
l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia
possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data, altresi', notizia nei siti
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'art.
2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non puo',
comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per
cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il
disposto dei commi 2-ter e 2-quater, la vendita e'
effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita'
istituzionali anche quella dell'investimento nel settore
immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano
maggiori garanzie ed utilita' per il perseguimento
dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni
immobili acquistati non possono essere alienati, anche
parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione
del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati
sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per
questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della
provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
e ogni informazione utile affinche' i beni non siano
acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai
quali furono confiscati, da soggetti altrimenti
riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero
utilizzando proventi di natura illecita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale
delle Forze di polizia possono costituire cooperative
edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis del presente articolo.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso a societa' e ad imprese pubbliche o private,
ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato,
a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate
le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli
occupazionali. I beni non possono essere destinati
all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e'
parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario
della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti
sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
3-bis. I beni mobili, anche iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia,
anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia,
ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale.
4. (Abrogato).
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo.
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la
vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per
cento, al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della
giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere
del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente
dell'Agenzia del demanio competente per territorio.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta».
- Per il comma 4 dell'art. 2-duodecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, v. nei riferimenti normativi in calce
all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, v. nei riferimenti normativi
all'art. 1.

Art. 6 Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e al codice penale

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le
parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla
'ndrangheta».
2. All'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le
parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla
'ndrangheta».


Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque
localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono
con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356.».
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis, ottavo comma,
del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

Art. 7 Disciplina transitoria

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente
decreto:
a) la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata, con
provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie
qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli
enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche in posizione di
comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza;
b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione
organica, e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato,
al fine di assicurare la piena operativita' dell'Agenzia.
2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa
l'attivita' del Commissario straordinario per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e
vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite allo stesso Commissario,
nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a),
le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia' occupata
presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei
protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal
Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti
di cui all'articolo 10, puo' avvalersi di esperti e collaboratori
esterni.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero,
quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti
dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo
articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
(( 3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione
dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice
delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente
all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce
all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia
puo' avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del
bene ai fini della sua successiva destinazione.
3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni
confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, abbiano gia' presentato una manifestazione
d'interesse al prefetto per le finalita' di cui all'articolo
2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al
compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli
stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la
cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui
all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse
all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano
richiesta, l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili
occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo
l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli
enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti.
Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e' versato
direttamente allo Stato. ))


Riferimenti normativi
- Per l'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, v. nei riferimenti normativi all'art. 5.

Art. 8 Rappresentanza in giudizio

1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, recante «Approvazione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1933, n. 286):
«Art. 1. - La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».

Art. 9 Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi
incluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di
cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata
presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10 Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti (( dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese
di personale di cui all'articolo 7, )) pari a 3,4 milioni di euro per
l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonche' quanto a
150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, S.O.
- Si riporta la Tabella C della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2009, n. 302, S.O.):

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.