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Indennizzo delle vittime di reato

Indennizzo delle vittime di reato (DECRETO LEGISLATIVO 9  Novembre 2007 , n. 204 - Attuazione  della  direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.)

Indennizzo delle vittime di reato (DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 204 - Attuazione  della  direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.)

DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 204 - Attuazione  della   direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - (Legge comunitaria 2005 che ha delegato il Governo   a   recepire   la  citata  direttiva   2004/80/CE,  compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della   giustizia,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

Art. 1.Autorita' di assistenza
  1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia  stato   commesso  un  reato  che da' titolo a forme di indennizzo previste   in quel  medesimo  Stato e il richiedente l'indennizzo sia
stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso  la   corte  d'appello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza:
    a)  da'  al  richiedente  le  informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
    b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
    c)  a  richiesta  del  richiedente,  gli   fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
    d)  riceve  le  domande  di  indennizzo e provvede a trasmetterle senza  ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita'  di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui
e' stato commesso il reato;
    e)   fornisce  assistenza  al  richiedente   sulle  modalita'  per soddisfare  le  richieste  di   informazioni  supplementari  da  parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stato commesso il reato;
    f)   a   richiesta   del    richiedente,  provvede  a  trasmettere all'autorita'    di   decisione   le   informazioni    supplementari  e l'eventuale documentazione accessoria.
  2.  Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea   in  cui  e'  stato  commesso il reato decida di ascoltare il richiedente  o  qualsiasi  altra  persona,  la procura generale della Repubblica  presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, predispone  quanto  necessario  affinche'  l'autorita'  di   decisione proceda  direttamente  all'audizione secondo le leggi di quello Stato
membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
  3.  A  richiesta  dell'autorita'  di  decisione   dello Stato membro dell'Unione  europea,  la procura generale della Repubblica presso la corte    d'appello,   quale    autorita'   di   assistenza,   provvede
all'audizione   del  richiedente  o  di  qualsiasi   altra  persona  e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.

Art. 2.Autorita' di decisione
  1.  Nei  procedimenti  per  l'erogazione delle elargizioni a carico dello  Stato  previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato  commesso  nel  territorio  dello  Stato,  o  a favore dei suoi superstiti,  quando  il  richiedente  e'   stabilmente residente in un altro  Stato  membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione puo'  essere presentata tramite l'autorita' di assistenza dello Stato membro   dell'Unione  europea  dove  il   richiedente  e'  stabilmente residente.
  2.  In  tale  caso, l'autorita' specificamente indicata dalla legge speciale,  cui  compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo   all'autorita'  di  assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente stesso  l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.
  3.   Qualora   l'autorita'   di  decisione   deliberi  di  procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa puo' richiedere la collaborazione dell'autorita' di assistenza dello Stato membro   dell'Unione  europea  dove  il  richiedente   e'  stabilmente residente.  A  tale  fine,  l'autorita'   di  decisione  puo' chiedere all'autorita'  di  assistenza   di  predisporre  quanto necessario per procedere  direttamente   all'audizione,  anche  attraverso il sistema della    videoconferenza.   L'autorita'  di  decisione  puo'   chiedere all'autorita'  di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale.
  4. L'autorita' di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorita' di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.

Art. 3.Regime linguistico
  1.  Le  informazioni  di  cui  all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura  generale  della  Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita'  di  assistenza,  all'autorita' di decisione di altro Stato membro  dell'Unione  europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una  delle  lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorita' di decisione  l'informazione  e'  diretta,  ove  corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni   comunitarie  che  tale  Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
  2.   Le   informazioni  di  cui  all'art.   2,  comma  2,  trasmesse dall'autorita'  di  decisione   all'autorita'  di  assistenza di altro Stato  membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' cui l'informazione  e'  diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni  comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie   che   tale  Stato  membro   abbia  dichiarato  di  poter accettare.
  3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale   della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.

Art. 4.Esenzione da spese e da formalita' di autenticazione
  1.  Le  attivita'  svolte  dalla  procura generale della Repubblica presso  la  corte  d'appello,  quale  autorita'   di  assistenza,  non comportano  alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.
  2.  Gli  atti  e  i  documenti  trasmessi  ad   altro  Stato  membro dell'Unione europea dalla procura generale della Repubblica presso la corte  d'appello,  quale autorita' di assistenza, o dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o formalita' equivalenti.

Art. 5.Punto centrale di contatto)
  1. Il Ministero della giustizia e' il punto di contatto centrale ai sensi  e per gli effetti dell'art. 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa  attivita'   e'  svolta  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.Decorrenza
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

Art. 7.Regolamento di attuazione
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri  dell'interno,  degli  affari esteri e dell'economia e delle finanze,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto   1988,  n.  400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti   organizzativi  relativi  allo svolgimento delle attivita' di competenza   delle  procure  generali  presso  le corti d'appello, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle autorita' di decisione.
  2.   Con  lo  stesso  decreto  sono  approvati   i  modelli  per  la trasmissione  delle  domande  e   delle  decisioni in conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.

Art. 8.Copertura finanziaria
  1.  Per  le  finalita' di cui al presente decreto e' autorizzata la spesa  di  euro  56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede:
    a)  per  l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche   comunitarie,  di  cui all'art.  5  della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono versate  all'entrata  del  bilancio   dello  Stato  e riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base del Ministero della giustizia;
    b)  a  decorrere  dal  2008,  mediante   corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,   Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
              Bonino, Ministro per le politiche europee
                 Mastella, Ministro della giustizia
                D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa   Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
                    Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella