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Lesioni volontarie aggravate

Lesioni volontarie aggravate, ai sensi dell’articolo 582, 583, comma 2, n. 3, Cp (per avere cagionato ad un giocatore, colpendolo violentemente con una gomitata all’addome, nel corso di una partita dicalcio, una lesione gravissima dalla quale derivava la

Lesioni volontarie aggravate, ai sensi dell’articolo 582, 583, comma 2, n. 3, Cp (per avere cagionato ad un giocatore, colpendolo violentemente con una gomitata all’addome, nel corso di una partita di calcio, una lesione gravissima dalla quale derivava la perdita dell’uso dell’organo della milza)  - Scopo antisportivo - (Cassazione – Sezione quinta penale(up) – sentenza 20 gennaio-23 maggio 2005, n. 19473)

Svoglimento del processo

Con sentenza del 27 settembre 1999, il tribunale di Venezia dichiarava Fxxx Davide colpevole del reato di lesioni volontarie aggravate, ai sensi dell’articolo 582, 583, comma 2, n. 3, Cp (per avere cagionato a Dall’Armellina Andrea, colpendolo violentemente con una gomitata all’addome, nel corso di una partita di calcio, una lesione gravissima dalla quale derivava la perdita dell’uso dell’organo della milza) e - con la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante - lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da determinarsi in separata sede, con provvisionale liquidata in lire 20.515.600, oltre consequenziali statuizioni di legge.

La vicenda processuale riguardava un episodio accaduto il 3 marzo 1995 durante un incontro di calcio del campionato “Eccellenza” tra le squadre Nuova Salzano e Jesolo 91. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Dall’Armellina, portiere dello Jesolo, aveva respinto, in elevazione, il pallone e subito dopo, in fase di ricaduta, era stato colpito dal Fxxx, giocatore avversario, con una gomitata all’addome. Immediatamente soccorso, lo stesso Dall’Armellina era stato trasportato all’Ospedale di Mirano dove, otto giorni dopo, aveva subito la splenectomia e la saturazione di una perforazione intestinale.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell’imputato, la Corte d’appello di Venezia riformava, in parte, l’appellata decisione, dichiarando non doversi procedere nei confronti del Fxxx perché il reato ascrittogli era estinto per intervenuta prescrizione. Confermava le disposizioni relative all’azione civile, con ulteriori statuizioni di legge.

Avverso l’anzidetta pronuncia lo stesso difensore e l’imputato personalmente propongono ora distinti ricorsi per cassazione, deducendo le ragioni di censura in parte motiva indicate.

Motivi della decisione

l.- Il primo motivo di ricorso proposto dal difensore denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dinamica della vicenda, ricostruita sulla base di deposizioni testimoniali contrastanti e senza dar conto, peraltro, dei molteplici rilievi mossi nell’atto di appello.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 606 lett. e) del codice di rito, nonché mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine a quella stessa dinamica, in palese contrasto con univoche risultanze testimoniali.

Il terzo motivo denuncia identica violazione dell’articolo 606 lett. e) del codice di rito con riferimento alla ritenuta volontarietà della duplice lesione della milza e dell’intestino, nonostante le precise affermazioni del dr. Dall’Olivo, il chirurgo che aveva operato la parte offesa.

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’articolo 606 lett. b) ed e) del codice di rito in relazione agli articoli 50 e 51 Cp ed alle cause di giustificazione non codificate; nonché errata interpretazione ed applicazione della legge penale od illogicità della motivazione. Contesta, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto come reato doloso, insistendo, altresì, per la richiesta di applicazione delle scriminanti di cui agli articoli 50 e 51 Cp consenso dell’avente diritto ed esercizio di un diritto) ovvero di quelle, atipiche e non codificate, dell’esercizio dell’attività sportiva e dell’azione socialmente adeguata, sulla base, peraltro, di autorevoli insegnamenti di questo Giudice di legittimità.

Il quinto motivo denuncia violazione dell’articolo 606 lett. b) Cpp in relazione agli articoli 582, 590 Cp; errata interpretazione ed applicazione della legge penale sul gradato rilievo che, nel caso di specie, sarebbe stata, semmai, ravvisabile una fattispecie colposa, ai sensi dell’articolo 590 Cp.

Il primo motivo del ricorso proposto personalmente dall’imputato riproduce, in buona sostanza, le censure già espresse nel ricorso del difensore, sotto il profilo del difetto motivazionale, in ordine alla lettura delle risultanze testimoniali.

Il secondo motivo eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606, lett. b) del codice di rito, sul riflesso, fondato anche su diversi richiami giurisprudenziali di legittimità e di merito, che, nel caso di specie, sarebbe operante la scriminante del consenso dell’avente diritto nell’ambito del rischio consentito che ogni giocatore conosce ed accetta e che l’ordinamento non punisce per l’interesse pubblico sotteso alla pratica sportiva.

2. - Le censure relative alla motivazione ed alla metodologia di lettura delle risultanze di causa, che sostanziano i motivi primo, secondo e terzo del ricorso proposto dal difensore ed il primo motivo del ricorso dell’imputato, valutate globalmente per identità di ratio, devono essere disattese in quanto si risolvono in censure di merito. Peraltro, la dinamica del sinistro, nelle sue particolari modalità, risulta delineata sulla base di un’argomentazione immune da incongruenze di sorta. Dal coacervo delle motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado, che, in quanto convergenti in punto di penale responsabilità, si integrano vicendevolmente, costituendo una sola entità giuridica, risulta infatti accertato che le gravi conseguenze fisiche patite dal Dall’Armellina sono riconducibili alla gomitata inferta dal Fxxx, nel corso di un’azione di gioco. Il dato sostanziale, emerso pacificamente dalle risultanze processuali, al di là delle segnalate divergenze su particolari ininfluenti e marginali, depone incontrovertibilmente per l’ascrivibilità del fatto allo stesso imputato e per l’accidentalità dell’evento nell’ambito di un’ordinaria fase di gioco, non essendo emerso da alcunché che il colpo sia stato inferto deliberatamente od in un diverso contesto, vale a dire “a gioco fermo”,con lo specifico e diretto intendimento di aggredire la persona offesa.

In questa sede di legittimità risultano, allora, insindacabili la ricostruzione della dinamica dell’incidente, la determinazione dell’evento lesivo e la sua riconducibilità all’azione violenta del Fxxx. L’esistenza di un idoneo apparato giustificativo a fondamento della versione dei fatti prescelta dal giudice del merito non lascia, dunque, spazio all’apprezzamento delle doglianze di parte, neanche sotto il profilo scientifico relativo a natura ed eziologia delle lesioni riportate dalla persona offesa, a fronte delle dichiarazioni - giustamente valorizzate - del consulente di parte civile e del chirurgo che aveva operato il Dall’Armellina.

Le censure di parte vanno, poi, disattese nella misura in cui, sono intese alla contestazione del mancato rilievo dell’articolo 129 Cpp, a fronte della causa estintiva maturata per decorso del termine prescrizionale, ed alla richiesta di relativa applicazione in questa sede di legittimità.

E’ius receptum, infatti, che l’articolo 129 Cpp - come, del resto, è fatto palese dal significato letterale delle locuzioni usate dalla stessa norma - postula che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice debba privilegiare la pronuncia di proscioglimento nel merito, con formula corrispondente, soltanto quando dagli atti di causa risulti evidente- e, dunque, con rilievo percettivo ictu oculi - che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso e che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (cfr. Cassazione, 48527/03, rv. 228505, secondo cui la valutazione che, in proposito, deve essere compiuta dal giudice appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento; con la conseguenza che, qualora le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell’estraneità dell’imputato al atto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex articolo 530, comma 2, Cpp, la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione). La Corte di merito ha correttamente applicato tale principio giurisprudenziale rilevando che non risultava evidente in atti alcuna situazione sostanziale che potesse giustificare il proscioglimento in merito del Fxxx, da privilegiare rispetto alla declaratoria della causa estintiva del reato per prescrizione.

Risultano, invece, fondate, nei soli termini di seguito indicati, le doglianze di parte, espresse nei motivi quarto e quinto dei ricorso del difensore e nel motivo secondo dell’impugnazione dello stesso imputato, relativamente alla qualificazione giuridica dei fatto in questione. Profilo questo che, nell’economia del giudizio, mantiene la sua rilevanza anche in presenza di una causa estintiva, per la ricaduta che, agli effetti civili, assume la caratterizzazione giuridica ai fini della determinazione del quantum risarcitorio.

Orbene, in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport,le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo, nozione che ricomprende tutti quei comportamenti che, pur sostanziando infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di una certa disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando risultano pregiudizievoli per l’integrità fisica di un giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentito. Si tratta di un’area di non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere individuata nella dinamica di una condizione scriminante. Il quesito interpretativo se l’esimente in questione debba essere ricondotta al paradigma del consenso dell’avente diritto, di cui all’articolo 50 Cp, e dunque all’ambito concettuale di una tipica causa di giustificazione prevista dal sistema positivo, ovvero all’area delle cause di giustificazione c.d non codificate è stato risolto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte nel secondo senso, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport (cfr., tra le altre, Cassazione, Sezione quarta, 2765/99, rv. 217643; idem, Sezione quinta, 8910/00, rv 216716). Tale interpretazione deve essere certamente ribadita, vuoi perché la riconducibilità ad una tipica causa di giustificazione comporterebbe non trascurabili problemi di coordinamento con il generale principio della non disponibilità di beni giuridici fondamentali, quali la salute od anche la vita, dotati, certamente, di valenza costituzionale, vuoi perché, in effetti, alla pratica sportiva l’ordinamento giuridico assegna un ruolo di assoluto rilievo.

La considerazione privilegiata attiene sia ad una duplice prospettiva, sia individuale, sul piano della tutela della persona, sia di carattere sociale: entrambe meritevoli di protezione.

Sotto il primo profilo, rileva la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all’acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di record personale) é possibile solo attraverso l’applicazione, il sacrificio e l’allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie. Ed in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile palestra di vita, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzino valori come sacrificio, applicazione, rispetto delle regole e del prossimo.

La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell’articolo 2 della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni sportive. Senza dire, poi, dell’ulteriore profilo di utilità sociale connesso al fatto che lo sport può aiutare le istituzioni a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza.

Funzionale al perseguimento di questi valori è il principio di lealtà e di rispetto dell’avversario, codificato mediante regole tassative che ciascun atleta, al momento del tesseramento, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena di specifiche sanzioni. Non a caso tutti i regolamenti delle federazioni sportive annoverano tra i principi fondamentali quello della lealtà e della correttezza, che costituisce valore fondante di ciascun ordinamento.

Orbene, proprio sulla base di tali principi è stata ritagliata la nozione di illecito sportivo, con riferimento all’inosservanza sia dei canoni di condotta generalmente previsti per ciascuna disciplina (ad esempio, determinate tipologie comportamentali anche estranee alla competizione vera e propria; tesseramenti fraudolenti od iniziative volte ad alterare il regolare svolgimento di una gara ed altro ancora), sia delle specifiche regole di gioco che devono essere osservate nell’agone sportivo e che compongono la parte tecnica del regolamento di ciascuna federazione. L’area del rischio consentito deve ritenersi coincidente con quella delineata dal rispetto di quest’ultime regole, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport. Le regole tecniche mirano, infatti, a disciplinare l’uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, tale in quanto spiegata - in forme corrette - al perseguimento di un determinato obiettivo, conseguibile vincendo la resistenza dell’avversario, (quale può essere l’impossessamento di un pallone conteso o la realizzazione di un goal nel calcio, calcetto, hockey, pallanuoto, pallamano; di un canestro nel basket o di una meta nel rugby et similia; o ancora il superamento dell’avversario nel pugilato, nella lotta ed altro ancora).

Posto che l’uso della forza fisica, nel senso anzidetto, può essere causa di pregiudizi per l’avversario che cerchi di opporre regolare azione di contrasto, il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva. Ma neppure in ipotesi di violazione di quelle norme, tale da configurare illecito sportivo, viene travalicata l’area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un’azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette. Tutte le volte in cui quella violazione sia, invece, voluta, e sia deliberatamente piegata al conseguimento dei risultato, con cieca indifferenza per l’altrui integrità fisica o, addirittura, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla, allora, in caso di lesioni personali, si entra nell’area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa. Il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l’occasione dell’azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni. estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli
precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso).

E’ evidente che, ai fini dell’indagine in questione, risulta decisivo accertare se il fatto si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, in quanto in ipotesi alternativa ricorre sempre una fattispecie dolosa.

Quando, invece, la violazione delle regole avvenga nel corso di un’ordinaria situazione di gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario, ma al conseguimento - in forma illecita, e dunque antisportiva - di un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto che lo svolgimento di un’azione di gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare, volontariamente, danni all’avversario.
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, è agevole rilevare che dall’esposizione della sentenza impugnata, integrata, per quanto di ragione, dalla motivazione di primo grado, non emerge alcun elemento - neppure dalle dichiarazioni della persona offesa - che potesse indurre a ritenere che il Fxxx avesse profittato delle circostanze di tempo e luogo per colpire deliberatamente il Dall’Armellina, sull’impulso di motivazioni estranee allo svolgimento della partita.

E’ risultato, inoltre, che il fatto lesivo ha avuto luogo nel corso di un’ordinaria azione di gioco, sugli sviluppi di un corner, nella tipica situazione che si verifica quando il pallone, dopo la battuta del calcio d’angolo, spiove in area avversaria e viene conteso dal portiere e dagli altri giocatori. Nello specifico, il Dall’Armellina, in elevazione, era
saltato più in alto degli avversari e, sia pure contrastato, era riuscito a respingere la sfera e poi, in fase di ricaduta, aveva subito l’azione fallosa del Fxxx che lo aveva colpito con una gomitata.

Quindi, certa la circostanza di gioco, certa l’azione fallosa per violazione di una specifica regola di gioco (tipico fallo sul portiere) ed altrettanto certo l’effetto lesivo, non risulta indicata prova alcuna che l’impatto sia stato volontariamente inteso ad arrecare pregiudizio all’integrità fisica dell’avversario, piuttosto che evento conseguente ad un’intempestiva azione di contrasto (il portiere aveva già colpito il pallone) caratterizzata da salto scomposto (con le braccia allargate ed i gomiti alzati)  ovvero da volontaria violazione di regole di gioco (fallo da frustrazione) non accompagnata però da univoca volontà di ledere. In questa logica, la parte motiva della sentenza impugnata offre un elemento di particolare pregnanza che, riduttivamente, è stato valorizzato dal giudice di merito, al solo fine di ribadire il giudizio di riconducibilità del fatto lesivo al Fxxx. E cioè la circostanza che, al termine della partita, l’atleta si sia recato prontamente nello spogliatoio avversario per sincerarsi delle condizioni del Dall’Armellina, ad eloquente riprova, ancorché postuma, non solo che era stato proprio lui l’autore del fallo, ma, soprattutto, che non v’era stato alcun pregresso risentimento od alcuna volontà di far male.

2. - Per tutto quanto precede, il fatto lesivo per cui è causa deve essere riqualificato, ai sensi dell’articolo 590 Cp, come fatto colposo, con conseguente statuizione nei termini indicati in dispositivo.

PQM

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto che qualifica come reato di lesioni colpose. Rigetta nel resto il ricorso.