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Matrimonio -Divorzio - Impugnazioni - Provvedimento del presidente del tribunale di diniego di misure provvisorie ed urgenti

Famiglia - Matrimonio -Divorzio - Impugnazioni - Provvedimento del presidente del tribunale di diniego di misure provvisorie ed urgenti - Reclamo alla corte d'appello - Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7620 del 04/04/2011

Famiglia - Matrimonio -Divorzio - Impugnazioni - Provvedimento del presidente del tribunale di diniego di misure provvisorie ed urgenti - Reclamo alla corte d'appello - Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7620 del 04/04/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7620 del 04/04/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12.06.2006, M..P. adiva il Tribunale di Sassari onde ottenere lo scioglimento del matrimonio civile da lui contratto con G..M. e dal quale, il (omesso) , era nato il figlio A. , ancora minorenne, di cui chiedeva fosse disposto l'affidamento condiviso.
Con provvedimento del 10.10.2006 il Presidente del Tribunale di Sassari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dinanzi a sè dei coniugi, riteneva, con riguardo alla richiesta del P. di affidamento condiviso del figlio e connesse regole di esplicazione, di non adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente, in quanto le questioni discusse tra le parti già avevano avuto risposta in provvedimenti recenti sia della Corte d'appello che del Tribunale e che la richiesta pronuncia dovesse essere demandata alla fase di merito, anche per meglio soppesare l'opportunità o meno di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la personalità dei coniugi e le ragioni dell'accentuata conflittualità fra gli stessi nonché i riflessi che essa poteva avere sull'educazione del minore.
Con decreto del 19.12.2006 - 8.01.2007, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel contraddittorio delle parti ed in aderenza alla richiesta del PM, respingeva il reclamo proposto dal P. contro il provvedimento presidenziale, condannandolo al pagamento delle spese processuali del gravame.
La Corte distrettuale richiamava molteplici provvedimenti che, in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio della coppia, erano stati adottati sia dal Tribunale che dalla medesima Corte, sin dal decreto in data 13.05.2004, di omologazione delle condizioni della separazione consensuale delle parti, in cui era stato previsto l'affidamento del figlio alla madre, minuziosamente disciplinato il diritto del P. di frequentazione del minore nonché stabilito il contributo paterno per il suo mantenimento in Euro 250,00, annualmente aggiornabili, poi elevate ad Euro 350,00 con il successivo decreto reso il 26.11.2005 dal Tribunale. In particolare menzionava i decreti del 16.07.2004, della CA ed il citato decreto in data 26.11.2005 del Tribunale, avverso il quale era stato proposto reclamo, deciso con decreto della CA in data 7.04.2006, per il quale l'esasperata conflittualità dei genitori con riflessi negativi sulla serenità del figlio precludeva l'applicazione del diverso regime dell'affidamento congiunto, palesandosi invece, inapplicabile nel giudizio d'impugnazione la sopravvenuta normativa in tema di affidamento condiviso.
Tanto anche premesso, riteneva, tra l'altro, che il provvedimento presidenziale, reclamato in punto di affidamento del minore e modalità di visita dello stesso, dovesse essere condiviso, in quanto:
era innegabile che la separazione personale delle parti fosse stata e fosse caratterizzata da forte conflittualità tra le stesse le modalità e gli accordi dai coniugi inizialmente stabiliti in relazione al figlio al momento della loro separazione consensuale, avevano avuto vita effimera ed erano stati seguiti da vari ricorsi volti a modificarli, l'esito dei quali, qualunque fossero state le adottate statuizioni, non aveva comportato il superamento o quanto meno il contenimento della conflittualità, il tutto a discapito della serenità del figlio che, in assenza anche di una sia pur minima base di accordo tra i genitori, si sarebbe in effetti rivelato imprudente disporre in sede presidenziale l'affidamento condiviso chiesto dal P. , decisione che, al pari del ricorso ad una CTU, necessitavano di adeguata attività istruttoria, propria della fase successiva, cui il presidente aveva dato ingresso che la necessità di attività istruttoria e certativa precludeva anche in sede di reclamo, l'adozione delle invocate statuizioni.
Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., notificato il 16 21.03.2006, affidato a tre motivi non direttamente inerenti pure allo statuito regime accessorio delle spese processuali. La M. ha resistito con controricorso notificato il 28.04.2006. Il P. ha depositato memoria, nella quale si rende anche nota l'avvenuta definizione del giudizio di primo grado, con l'adozione dell'invocato regime di affidamento condiviso del figlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che la L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, comma 2 recante disposizioni in tema di separazione e affidamento condiviso dei figli, dispone che le nuove previsioni normative si applichino anche in caso di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché pure contro i provvedimenti, ancorché di contenuto negativo (in tema, cfr. Cass. 198106774), temporanei e urgenti d'interesse dei coniugi e della prole, che nel giudizio di divorzio, la L. 1 dicembre 1970, art. 4, comma 8 devolve alla competenza del Presidente del Tribunale, è esperibile il reclamo alla Corte di appello, previsto in materia di separazione personale, dal comma 4 (aggiunto dalla cit. L. n. 54 del 2006, art. 2, comma 1) dell'art. 708 cod. proc. civ..
Poiché, peraltro, anche nel giudizio di divorzio i suddetti provvedimenti sono espressamente definiti temporanei ed urgenti e, poiché, inoltre, l'ordinanza presidenziale che li concerne può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, ai sensi del medesimo L. n. 898 del 1978, art. 4, comma 8 (in tema, cfr Cass. 200609688; Cass. SU, ord. 200207299), l'ordinanza resa dalla Corte di appello in sede di reclamo assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito, sicché, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo degli interessati, non è idonea a statuire in modo definitivo su di esse, e, quindi, non è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettandole il requisito della definitività in senso sostanziale e, quindi, della idoneità alla formazione del giudicato (in tema, cfr Cass. 201023578).
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del P. al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il P. a rimborsare alla M. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it