Skip to main content

Famiglia - matrimonio - scioglimento Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023 (Rv. 669637 - 01)

Divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Componente perequativo-compensativa- Accertamento dei presupposti per l'attribuzione e quantificazione - Convivenza prematrimoniale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo- compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto” di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023 (Rv. 669637 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_0337_7, Cod_Proc_Civ_art_374