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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023 (Rv. 668667 - 01)

Fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - Ammissibilità - Condizioni - Oggettiva destinazione dei debiti alle esigenze familiari - Rilevanza - Natura dell'obbligazione - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Obbligazioni risarcitone da illecito - Inclusione nella previsione normativa - Fattispecie.

Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023 (Rv. 668667 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170