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Assunzione delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale – Cass. n. 9144/2023

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del richiedente - Assunzione delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova prova in giudizio spetta al richiedente; a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023 (Rv. 667564 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

9144

2023