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Assegno divorzile – Decorrenza – Cass. n. 19330/2020

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno -Assegno divorzile - Decorrenza dalla data della domanda - Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice - Adeguata motivazione - Necessità.

L'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, c. 13, della l. n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo una adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19330 del 17/09/2020 (Rv. 658974 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

19330

2020