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Maltrattamenti in famiglia -violenza privata - minacce al coniuge per convincerlo a non chiedere la separazione

Maltrattamenti in famiglia - violenza privata - minacce al coniuge per convincerlo a non chiedere la separazione - qualificazione giuridica dei fatti rubricati come violenza privata, nella forma tentata e consumata - Corte di Cassazione penale sez. VI del 25 ottobre 2010 n. 37796

Maltrattamenti in famiglia - violenza privata - minacce al coniuge per convincerlo a non chiedere la separazione - qualificazione giuridica dei fatti rubricati come violenza privata, nella forma tentata e consumata - Corte di Cassazione penale sez. VI sentenza del 25 ottobre 2010 n. 37796

Corte di Cassazione penale sez. VI sentenza del 25 ottobre 2010 n. 37796

FATTO E DIRITTO

1- Il Gup del Tribunale di Genova, con sentenza 19/3/2007, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava C.R. colpevole dei reati di maltrattamenti in danno della moglie e delle figlie (capo a), di violenza sessuale (capo b), di violenza privata tentata e consumata in danno della moglie (capi c, d), unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. equivalente alle aggravanti contestate (artt. 94 e 99 c.p.), a pena ritenuta di giustizia.

2- A seguito di gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza 21/1/2008, riformando in parte quella di primo grado, che confermava nel resto, assolveva il predetto dal delitto di violenza sessuale perchè il fatto non sussiste e rimodulava la pena riferibile ai residui reati, determinandola nella misura finale di un anno di reclusione.
Il Giudice distrettuale, con riferimento alla parte della decisione confermativa della condanna, dava atto dell'assenza di contestazioni in ordine al reato di maltrattamenti (capo a), ampiamente provato dalle indagini espletate, e riteneva che anche i reati di violenza privata tentata e consumata (capi e, d) trovavano puntuale riscontro nelle attendibili testimonianze acquisite ed assumevano, per la diversità del bene giuridico tutelato, una propria autonomia e non potevano ritenersi assorbiti nel reato di maltrattamenti.

3- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al tentativo di violenza privata, per non essere stata valutata l'inidoneità della condotta contestatagli (minacce alla moglie, per indurla a non presentare il ricorso di separazione) a incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo;
2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che le condotte inquadrate nel paradigma della violenza privata integravano, in realtà, delle mere minacce, da ritenersi assorbite nel reato di maltrattamenti.

4- Il ricorso è fondato.

I motivi di doglianza, in quanto strettamente connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente, al fine di stabilire l'esattezza o meno della qualificazione giuridica dei fatti rubricati come violenza privata, nella forma tentata e consumata (capi c, d).
E' questo l'unico aspetto affidato alla verifica di legittimità e da prendere in considerazione.

Al C. si addebita, oltre al reato di maltrattamenti in danno della moglie, M.B., e delle figlie, per il quale v'è stata condanna non censurata con il ricorso, anche di avere minacciato la moglie, per costringerla a non separarsi e a non intrecciare altre relazioni sentimentali.

Queste ultime condotte, che i giudici di merito hanno ritenuto integrare forme di violenza privata, devono in realtà essere contestualizzate nel regime di vita vessatorio ed intollerabile determinato dagli abituali maltrattamenti a cui l'imputato aveva sottoposto la propria consorte, destinatala quotidianamente di ogni genere di offese, minacce e violenze fisiche.
E' nel clima di forte tensione, conseguente a tale situazione, che vanno apprezzati i comportamenti dell'imputato descritti nei capi d'imputazione in esame.

I Giudici di merito, sulla base delle emergenze processuali, hanno ritenuto provate le minacce rivolte dall'imputato alla moglie, che, non tollerando più la convivenza coniugale, aveva manifestato l'intenzione di separarsi. Lo stesso ricorrente, in verità, non contesta il comportamento minaccioso contestatogli.

Rileva, tuttavia, la Corte che tali minacce, per quello che risulta dall'iter ricostruttivo della sentenza di merito, si pongono in continuità con la condotta di maltrattamenti e non appaiono strumentali a tentare di costringere o a costringere la destinataria a un comportamento diverso da quello liberamente voluto, considerato che difettano ulteriori dati fattuali concretamente sintomatici della finalità perseguita, quella cioè di incidere effettivamente sulla capacità di libera determinazione del soggetto passivo.

Le condotte descritte nei capi d'imputazione sub c) e d) vanno riqualificate come minacce, le quali, integrando i tipici elementi costitutivi del reato di maltrattamenti di cui al capo sub a), devono ritenersi assorbite in questo.

5- La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con la formula corrispondente e va eliminata la pena di un mese e dieci giorni di reclusione, riferibile ai reati di violenza privata tentata e consumata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi c) e d), riqualificati come minaccia e assorbiti nel reato del capo a), ed elimina la relativa pena di un mese e dieci giorni di reclusione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010