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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno  - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11178 del 23/04/2019 (Rv. 653954 - 01) 

Giudizio di rinvio - Applicazione di nuovo orientamento interpretativo - Conseguenze – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11178 del 23/04/2019 (Rv. 653954 - 01)

La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio. (Principio affermato in relazione ad un giudizio riguardante l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11178 del 23/04/2019 (Rv. 653954 - 01)

Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_394