Skip to main content

Cause soggette al rito camerale e al rito ordinario - Decisione con un'unica sentenza

Famiglia - Scioglimento Matrimonio - Divorzio - Cause soggette al rito camerale e al rito ordinario - Decisione con un'unica sentenza - Appello - Rito ordinario L'appello, che involga capi della decisione estranei (nella specie risarcimento del danno per le ripetute inadempienze) alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quella accessoria di determinazione dell'assegno divorzile, è ben proposto con atto di citazione, prevalendo, in tale ipotesi, le regole del contenzioso ordinario su quelle camerali, per le più ampie garanzie del contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29867 del 29/12/2011

Famiglia - Scioglimento Matrimonio - Divorzio  - Cause soggette al rito camerale e al rito ordinario - Decisione con un'unica sentenza - Appello - Rito ordinario
L'appello, che involga capi della decisione estranei (nella specie risarcimento del danno per le ripetute inadempienze) alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quella accessoria di determinazione dell'assegno divorzile, è ben proposto con atto di citazione, prevalendo, in tale ipotesi, le regole del contenzioso ordinario su quelle camerali, per le più ampie garanzie del contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29867 del 29/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29867 del 29/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21 febbraio 2001 il sig. L.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il proprio coniuge, signora Carla T..C. per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato il (omesso) . Chiedeva altresì l'esonero dall'obbligo di mantenimento della moglie, con revoca o in subordine riduzione dell'assegno stabilito in sede di separazione.
Costituitasi ritualmente la signora C. aderiva alla domanda principale, opponendosi alle altre. Chiedeva in via riconvenzionale un assegno divorzile non inferiore ad Euro 2500,00 mensili, con imposizione di idonea garanzia; nonché la riconsegna di taluni beni mobili illegittimamente posseduti dal coniuge ed il risarcimento dei danni.
Con sentenza 19 maggio 2004 il Tribunale di Milano pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del L. un assegno di mantenimento di Euro 1300,00 mensili, senza imposizione di garanzia, e lo condannava alla restituzione dei beni rivendicati dalla signora C. . Compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso tale decisione, notificata in data 9 marzo 2005 la signora C. proponeva appello con atto di citazione notificato il 6 aprile 2005 censurando l'inadeguatezza dell'assegno divorzile, il rigetto della domanda di garanzia e di quella di risarcimento di danni per le ripetute inadempienze, nonché la compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza prevalente del L. .
Quest'ultimo, nel costituirsi, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, promosso con atto di citazione, anziché con ricorso, in violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, e non iscritto a ruolo nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. In subordine, contestava nel merito il gravame.
In accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, la Corte d'appello di Milano con sentenza 13 luglio 2006 dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione per tardiva iscrizione a ruolo oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
Contro tale pronunzia la signora C. proponeva ricorso per cassazione, con unico motivo, in cui deduceva la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, nonché degli artt. 335, 342, 742 bis cod. proc. civ. e la carenza di motivazione, dal momento che il gravame concerneva anche domande soggette al rito ordinario, prevalente su quello camerale divorzile, in applicazione dell'art. 40 cod. proc. Civ..
Il L. resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con successiva memoria.
All'udienza del 21 novembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. All'esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa corte ha già orientato la propria giurisprudenza nel senso di escludere che, nel caso di impugnativa di decisione relativa a capi di domanda anche diversi da quello sulla separazione o divorzio dei coniugi, possa verificarsi un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello dalla L. 1 dicembre 1970, art. 4, comma 12 come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, comma 12;
pervenendo all'opposta conclusione che in tale ipotesi le regole del processo contenzioso ordinario prevalgono su quelle camerali, per le più ampie garanzie del contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza (Cass., sez. 1, 29 maggio 1996, n. 4987; Cass., sez. 1^, 19 aprile 1995, n. 4395; Cass., sez. 1^, 28 marzo 1994, n. 3002).
In applicazione dei principi sopra esposti il gravame della signora C. , che involgeva anche capi della decisione estranei alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quella accessoria di determinazione dell'assegno divorziale, è stato quindi ben proposto con atto di citazione, anziché con ricorso; e ha errato, pertanto, la Corte d'appello di Milano nel dichiararne, su opposte premesse, l'inammissibilità. La sentenza deve essere quindi cassata; con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione;
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2011.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it