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famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - ammissibilità dell'azione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 16/05/2014

Giudicato - Effetti nel successivo giudizio di merito - Preclusione in ordine alla legittimazione del convenuto - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 16/05/2014

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la decisione sull'ammissibilità dell'azione non costituisce un'anticipazione del giudizio di merito, ma una semplice delibazione della non avventatezza e non manifesta infondatezza della domanda, senza acquistare valore di giudicato in ordine alla legittimazione passiva del convenuto, dovendosi ritenere, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 50 del 2006 della Corte costituzionale) inapplicabile l'art. 274 cod. civ. ad un rapporto processuale non ancora esaurito, rispetto al quale il giudice del merito è l'unico competente a giudicare anche su ogni questione pregiudiziale e preliminare strumentale alla decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 16/05/2014