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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21874 del 15/10/2014

Domanda di modifica delle condizioni del divorzio - Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza di divorzio - Sussistenza - Necessità - Adeguamento per fatti sopravvenuti nella pendenza del giudizio di legittimità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21874 del 15/10/2014

La domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), é proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio, senza che ciò determini alcuna lesione di tutela della parte, che, ove intenda far valere fatti nuovi sopravvenuti durante la pendenza del giudizio di legittimità, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 373 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21874 del 15/10/2014
Cod_Proc_Civ. art_373, Cod_Proc_Civ. art_710
Massime precedenti Vedi: N. 16398 del 2007