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Industria - energia elettrica (industria ed impianti elettrici) – Cass. n. 20820/2019

Grande derivazione di acqua per uso idroelettrico - Domanda di nuova concessione - Silenzio della P.A. - Impugnazione del concessionario uscente titolare di concessione in scadenza - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Ragioni.

In materia di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, vige la regola, introdotta dall'art. 12 del d.lgs n. 79 del 1999 e ribadita dall'art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, che subordina il rilascio di una nuova concessione alla indizione di una gara ad evidenza pubblica, salva l'applicazione del regime transitorio previsto dal comma 8 bis del detto art. 12 (la cui abrogazione, disposta dall'art.11 quater del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019, avrà efficacia in seguito all'adozione della normativa regionale volta a regolare modalità e procedure di assegnazione delle concessioni), secondo cui compete al concessionario uscente la gestione della concessione scaduta nelle more della definizione della gara; pertanto, nell'ipotesi di silenzio della P.A. sulla domanda di nuova concessione formulata da un terzo interessato, sussiste la legittimazione all'impugnazione del concessionario uscente al fine di contestare il mancato avvio della procedura ad evidenza pubblica.

Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 20820 del 02/08/2019 (Rv. 655056 - 01)

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