Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;
che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;
ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 3;
che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013