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Corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 09/09/2011

Leggi precedenti alla Costituzione - Controllo di conformità di norme delegate rispetto alle relative leggi di delega - Giudizio di costituzionalità - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

È ammissibile la denuncia di incostituzionalità delle leggi precedenti l'entrata in vigore della Costituzione, anche quando denunciate per il profilo di eccesso di delega rispetto alla legge delegante, come già stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 1956, sia alla luce dell'art. 134 Cost. e dell'art. 1 della legge n. 1 del 1948, che non pongono distinguo tra leggi anteriori e posteriori, sia in ragione del fatto che la gerarchia delle fonti non subisce deroga in relazione alle leggi anteriori che comunque mantengono un grado secondario rispetto alla carta fondamentale. (Nella fattispecie, la S.C. ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in materia di contratti della P.A., per eccesso di delega rispetto alla legge n. 1601 del 1922).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 09/09/2011