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Contumacia del convenuto procedimento civile

Impugnazione, ad opera del convenuto e per asserito vizio della notifica della citazione, della sentenza conclusiva di primo grado - Onere di allegare di non aver avuto tempestiva conoscenza della notifica o di specificare la data della conoscenza della "vocatio in ius" - Insussistenza - Applicabilità dei principi sanciti in tema di impugnazioni tardive - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 954 del 16/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 954 del 16/01/2013

Ai fini del giudizio concernente la correttezza della dichiarazione di contumacia in primo grado della parte ivi convenuta, nessun rilievo assume la circostanza che quest'ultima, impugnando la sentenza conclusiva, non abbia affermato di non aver avuto tempestiva conoscenza della notifica della relativa citazione, né abbia specificato quando (o come) abbia appreso della "vocatio in ius", dal momento che in una siffatta fattispecie non sono applicabili i principi operanti in materia di impugnazioni (od opposizioni a decreto ingiuntivo) tardive, per le quali si impone alla parte di dimostrare quando, rispetto alla scadenza del termine di preclusione, abbia avuto la conoscenza dell'atto, giustificandosi solo in quest'ultimo caso il maggior onere probatorio gravante sull'eccipiente, alla luce degli effetti che la valida notifica avrebbe rispetto ad una impugnazione (od ad un'opposizione) per la quale i termini fossero già scaduti.