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Ricorso per cassazione -Vizi di motivazione

Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione - Deduzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 795 del 15/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 795 del 15/01/2013

 

L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza che, dopo avere affermato, nella motivazione, che la vittima di un fatto illecito aveva concorso nella misura del 50% a concausare il danno, nel dispositivo aveva condannato il responsabile a risarcirle integralmente il danno).

cpc0287; cpc0288; cpc0360